Calcio

Clamoroso: il Tar accoglie il ricorso del Carpi Fc

Adesso la palla torna alla Figc, ma la posizione dell'Athletic è blindata

Si ingarbuglia di nuovo la matassa legata alla vicenda Carpi Fc 1909. Questa mattina, infatti il Tar del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso presentato lo scorso sabato 11 dalla società biancorossa, creando così un clamoroso cortocircuito. Il Tribunale amministrativo, di fronte alla nuova istanza presentata dal “Dipartimento dello Sport" dello Studio Agnoli e Giuggioli, con il Prof. avv. Pier Filippo Giuggioli e con l'avv. Pierpaolo Cacciotti, si è espresso in modo totalmente opposto rispetto allo scorso mercoledì, concedendo anche al Carpi Fc 1909 lo stesso diritto alla prelazione per l’iscrizione in D che aveva precedentemente concesso a Casertana e Sambenedettese. Ora, per la società guidata operativamente dal vice presidente Alessandro Forlenza, potrebbero incredibilmente riaprirsi le porte della D, a patto di versare i 300 mila euro a fondo perduto, sistemare i conti che hanno comportato l’esclusione dalla C, e presentare un business plan che preveda solidità economica nel medio lungo periodo. Un iter che non andrà a inficiare l’iscrizione dell’Athletic Carpi, che ha seguito pedissequamente, insieme all’amministrazione comunale, la procedura indicata dalle normative federali, le stesse contestate dal Carpi Fc 1909, ma sulla carta ancora vive.

(prosegue sotto)

 

L’ISTANZA VINCENTE

Rispetto ai ricorsi precedenti, il Carpi fc 1909 ha aggiunto la richiesta di annullamento di quattro provvedimenti che fanno riferimento alla procedura dell’art. 52 c.10 delle Norme organizzative interne della Federazione: quello con cui il Sindaco di Carpi ha formulato alla Figc istanza di attribuzione alla Città di Carpi del titolo sportivo; la successiva risposta della Federazione che concedeva l'opportunità di iscrizione di una società in rappresentanza del Comune di Carpi; la conseguente "Procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche per l'iscrizione della squadra di calcio della Città di Carpi al Campionato Interregionale”; il provvedimento con cui il Comune aggiudicava il bando; l’ammissione al Campionato di Serie D da parte della FIGC dell’Athletic Carpi; tutti i Calendari della Stagione di serie D 2021/2022, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente. Sulla base di queste richieste, il Tar non ha fatto altro che ribadire quanto già espresso per Casertana e Sambenedettese e che inspiegabilmente non era stato concesso al Carpi fc 1909 nell’ordinanza monocratica di mercoledì scorso: «l’istanza deve essere accolta, nella limitata parte in cui l’art. 52, comma 10, delle NOIF prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D».

QUALE FUTURO

Ora la palla passa alla Federazione ma molto dipenderà anche dalle scelte del Carpi Fc 1909, visto che la sentenza non va a toccare il contributo a fondo perduto di 300 mila necessario all’ammissione in D. Ma se quello e gli altri requisiti fossero rispettati, a via Abetone andrebbe concessa la possibilità di iscrizione, con conseguente rivoluzione dei calendari. Rimangono, ovviamente, i problemi organizzativi per una società che ora è una scatola vuota, priva di giocatori, staff e anche volontari e alla quale andrà dato tempo per recuperare il terreno perduto. Percorso simile se la società dovesse richiedere l’ammissione all’Eccellenza, o addirittura a una categoria minore. Per il presidente federale Gabriele Gravina, che avrà comunque l’ultima parola, l’alternativa a questo scenario è negare l’ammissione, ed esporsi così ad ulteriori strascichi nelle aule giudiziarie con esiti verosimilmente risarcitori.